Credito d’imposta per l’assunzione di detenuti: nuove modalità di fruizione
Con il provvedimento n. 153321 del 27 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha indicato modalità e termini di fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese che assumono per un periodo non inferiore a 30 giorni detenuti o internati (anche quelli ammessi al lavoro esterno o detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione) o che svolgono attività formative nei loro confronti.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tali disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2016, quindi i crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, sono fruiti dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo le disposizioni del suddetto provvedimento.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta 2016, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 102/E del 30 novembre 2015, ha istituito il codice tributo “6858, operativo dal 1° gennaio 2016.
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