D.Lgs. n. 80/2015 in materia di Conciliazione vita e lavoro: la sintesi delle novità da parte del Ministero del Lavoro
Il D.Lgs. n. 80/2015 è una rivisitazione della normativa già esistente contenuta nel T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità con l’obiettivo di ampliare il campo di applicazione delle norme esistenti ai soggetti sinora esclusi (lavoratori autonomi e parasubordinati) e di incentivare l’attivazione di misure volte a favorire la conciliazione all’interno dei luoghi di lavoro da parte della contrattazione collettiva di secondo livello, le cui concrete modalità di funzionamento sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale.
Di seguito vengono sintetizzate le principali novità introdotte dal decreto:
– l’astensione obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro potrà essere fruita dalla lavoratrice madre dopo la nascita del bambino, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento dei cinque mesi previsti;i
– il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, la precedente norma prevedeva la soglia dell’ottavo anno;
– la scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello;
– sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno 5 giorni (non più 15), ridotti a 2 qualora si richieda la fruizione ad ore;
– il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino. Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – per l’anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l’indennità del 30% è prevista fino all’ottavo anno del bambino;
– è possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività;
– l’indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
Tali novità si applicano, in via sperimentale, per il solo 2015: la possibilità di fruirne per gli anni successivi è subordinata all’entrata in vigore di ulteriori decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.
Al fine di evitare disparità e favorire l’inserimento del minore nelle famiglie, è prevista l’estensione delle tutele predisposte per i genitori naturali anche ai genitori adottivi. Sono state importanti novità in caso di adozioni internazionali.

– L’indennità di maternità sarà fruibile anche dalle libere professioniste, per cinque mesi in caso di adozione e per tre mesi nell’ipotesi di affido;
– le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’INPS possono richiedere l’indennità di maternità della durata di 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia, fruibile anche dal padre in caso di morte, grave infermità o abbandono della madre;
– è recepito il principio dell’automaticità delle prestazioni, per cui l’omissione contributiva del committente non ha ripercussioni sulla fruizione dell’indennità di maternità per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
– anche laddove la madre sia lavoratrice autonoma, in caso di morte o infermità grave della stessa o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, lavoratore autonomo, quest’ultimo può fruire del congedo di paternità. 
Le novità di cui agli ultimi tre punti avranno validità anche per gli anni successivi al 2015 subordinatamente all’entrata in vigore dei decreti legislativi che ne individuino la copertura finanziaria.
Per il 2015 le vittime di violenza di genere, lavoratrici dipendenti o parasubordinate sia del privato che del pubblico, potranno richiedere un’astensione per un periodo massimo di 3 mesi dall’attività lavorativa, per motivi legati al percorso di protezione. La fruizione del congedo potrà avvenire su base giornaliera od oraria nell’arco dei tre anni, secondo modalità stabilite dagli accordi collettivi; in loro assenza, si avrà riguardo alle esigenze della lavoratrice stessa. 
Le lavoratrici vittime di violenza potranno inoltre chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il part time concesso dovrà essere trasformato nuovamente in full time su richiesta della lavoratrice. 
Sono introdotti benefici per i datori di lavoro che utilizzeranno forme di organizzazione tese ad una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti:

– i lavoratori ammessi al telelavoro possono essere esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da disposizioni di legge o di contratto collettivo per l’applicazione di particolari normative ed istituti;
– in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, il 10% del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. Saranno definiti in un apposito decreto interministeriale i criteri e le modalità per accedere a questo nuovo sgravio. 
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