Dal 1° gennaio 2016 il contributo addizionale dell’1,40% è dovuto anche per i contratti stagionali
Come previsto dal dell’art. 2 c. 28 della L. n. 92/2012, dal 1° gennaio 2016 per i contratti di lavoro stagionali, previsti dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, è dovuto il contributo addizionale dell’1,40%.
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