Dal rapporto subordinato alla collaborazione coordinata e continuativa: c’è volontà?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20099 del 7 ottobre 2015, si è pronunciata in merito alla successione di contratti di lavoro; in particolare, se il primo contratto ha avuto natura subordinata per poi essere seguito da una collaborazione coordinata e continuativa, occorre la prova stringente della reale volontà delle parti di adottare uno schema contrattuale dai connotati “peggiorativi” dal punto di vista del prestatore di lavoro. 
Qualora prima della collaborazione coordinata e continuativa, sia stato instaurato un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, e successivamente non è stato fatto altro che dare continuità al pregresso rapporto, conservando la stessa originaria natura, ciò che è stato modificato è stato solo ed esclusivamente il nomen iuris.
Ciò che sarebbe dovuto emergere per giustificare il secondo schema contrattuale, era la reale volontà novativa delle parti di sostituire un rapporto stabile con uno a termine come il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
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