Con la sentenza n. 1185 del 18 gennaio 2017, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di risarcimento danni al lavoratore, specificando le condizioni necessarie ai fini dell’indennizzabilità del danno non patrimoniale da parte del datore di lavoro.
Il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove sussista da parte del lavoratore richiedente, la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio; in particolare tale onere di allegazione va adempiuto in modo specifico, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, perché il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, va debitamente circostanziato e provato da chi lo invoca; conseguentemente, il ristoro del danno non patrimoniale determinato dal comportamento ostruzionistico da parte del datore di lavoro, può essere accordato al lavoratore purché sia allegata e provata la concreta lesione in termini di violazione dell’integrità psico-fisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali e, a tal fine, non è sufficiente il generico riferimento allo “stress” conseguente alla suddetta condotta.