Datori di lavoro agricolo: nessuna cumulabilità dell’ esonero triennale con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate
L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 6533 del 23 ottobre 2015, con il quale informa circa la non cumulabilità, per i datori di lavoro agricolo dell’esonero triennale e le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate ex art. 9 L. n. 67/1988.
Pertanto, l’Inps procederà a ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015, affinché per i lavoratori ammessi al beneficio:
– per le giornate lavorate in zona ordinaria, si applichi l’esonero triennale ex art. 1, co. 119, L. 190/2014;
– mentre per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, si applichino le riduzioni contributive di cui all’art. 9 L. 67/1988.
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