Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Comunicato del 7 dicembre 2022 ha reso noto che la Commissione europea ha autorizzato per ulteriori 12 mesi l’esonero contributivo, originariamente scadente al 31 dicembre 2022, per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale. In tale articolo ci si soffermerà, in particolare, sui soggetti beneficiari di tale riduzione contributiva, sul quantum spettante e sulle condizioni da rispettare.
In cosa consiste tale beneficio e quali sono i soggetti beneficiari?
L’articolo 1 comma 161 e ss. della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), al fine di contenere gli effetti negativi sull’occupazione in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio – economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ha introdotto un’agevolazione consistente nella decontribuzione parziale dei complessivi contributi previdenziali carico azienda, ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Sono interessati dal provvedimento i datori di lavoro la cui sede di lavoro si trovi ubicata nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia nonché, Abruzzo, Molise e Sardegna.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio, nelle ipotesi in cui un datore di lavoro avente sede legale ubicata in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle regioni sopra elencate, è necessario che la struttura INPS competente per territorio, a seguito della specifica richiesta del datore di lavoro, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L” (Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”).
A quanto ammonta il beneficio contributivo e per quanto dura?
La misura spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia, sia istaurati che istaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, nonché delle imprese operanti nel settore finanziario.
Lo sgravio inoltre, precisa l’INPS, risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Il beneficio è modulato come segue:
- sino al 31 dicembre 2025: esonero del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
- per il biennio 2026 e 2027: esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
- per gli anni 2028 e 2029: esonero del 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.
Quali sono le condizioni affinché un datore di lavoro possa beneficiare dell’esonero?
Il datore di lavoro, prima di poter concretamente usufruire dell’eventuale agevolazione contributiva, deve verificare che siano rispettate tutta una serie di regole e principi generali:
- rispetto della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- essere in regola con il pagamento dei contributi e dei premi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, attestata dal possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) in conformità all’art. 1, comma 1175, Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- rispetto della normativa a tutela delle condizioni di lavoro ed in materia di sicurezza del lavoro, in quanto eventuali illeciti accertati con provvedimenti amministrativi e giurisdizionali passati in giudicato sono causa ostativa alla regolarità contributiva per un determinato lasso di tempo variabile a seconda della tipologia di violazione commessa.
Si precisa inoltre che l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non soggiace all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
L’agevolazione in esame rientra nei c.d. aiuti di Stato?
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Ne consegue che l’agevolazione è stata concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis Framework ed è attualmente concessa sino al 31 dicembre 2023 fino ad un massimo di:
- € 300.000 per le imprese che operano nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
- € 2 milioni per tutte le altre imprese.
Al riguardo si precisa che in base alla sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato”, del citato Temporary Crisis Framework la Commissione considera Aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE quelli concessi a imprese colpite, direttamente o indirettamente, dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina.
Pertanto, ai fini della legittima fruizione dell’aiuto, quest’ultimo non deve necessariamente essere ricollegato a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche, con una particolare accentuazione nelle regioni meridionali italiane che si trovano già in una situazione di svantaggio.
E per il periodo dal 1° gennaio 2024 le aziende come si dovranno comportare?
Ad oggi il beneficio contributivo è stato autorizzato sino al 31/12/2023: per poter applicare tale agevolazione anche per il periodo successivo normativamente previsto (dal 01/01/2024 al 31/12/2029), occorre, come detto sopra, attendere autorizzazione della Commissione Europea, nonché circolare applicativa INPS.