Il Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 – entrato in vigore il 1° maggio 2026 – introduce un sistema organico di misure giuslavoristiche che interviene su incentivi all’occupazione stabile, salario minimo contrattuale, rinnovi dei CCNL, tutele contro il caporalato digitale e conciliazione famiglia-lavoro.
La nozione di lavoratore svantaggiato
L’accesso a taluni incentivi previsti dal Decreto è condizionato al possesso della qualifica di “lavoratore svantaggiato” ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
È considerato tale il soggetto che rientri in almeno una delle seguenti condizioni:
- privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3), non aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% rispetto alla media nazionale, qualora appartenga al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica e necessitare di rafforzare competenze linguistiche e professionali per migliorare l’accesso al lavoro stabile.
Il nuovo sistema di incentivi all’occupazione
Bonus Assunzione Donne
Esonero contributivo: del 100% a favore dei datori di lavoro privati che assumano donne a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (esclusi apprendistato e lavoratori domestici).
Limite massimo: 650 €/mese (800 €/mese nella ZES unica del Mezzogiorno).
Durata: 24 mesi.
L’incentivo si applica a donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; ovvero da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie svantaggiate (di cui alle lett. da b. a g.). In quest’ultimo caso la durata è ridotta a 12 mesi.
Nelle ipotesi in cui la lavoratrice rientri genericamente tra i soggetti svantaggiati (lettere a–g), l’incentivo può essere riconosciuto per un massimo di 12 mesi.
Bonus Assunzione Giovani
Esonero contributivo: del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 privi di impiego da almeno 24 mesi (o da 12 mesi se svantaggiati ex lett. c, e, f, g).
Limite massimo: 500 €/mese (650 €/mese nelle regioni agevolate: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria).
Durata: 24 mesi (12 mesi per categorie svantaggiate di cui alle lettere dalla a. alla c. e dalla e. alla g.).
Bonus Stabilizzazione Giovani
Esonero contributivo: del 100% per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi, relativi a personale non dirigenziale under 35 mai occupato a tempo indeterminato.
Limite: 500 €/mese;
Durata 24 mesi.
Decorrenza: trasformazioni effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, su contratti instaurati entro il 30 aprile 2026. Efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione UE (art. 108, par. 3, TFUE).
Bonus Assunzioni ZES
Esonero contributivo: del 100% per datori di lavoro privati con al massimo 10 dipendenti che assumano a tempo indeterminato (1° gennaio – 31 dicembre 2026) lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, con sede di lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno.
Limite: 650 €/mese;
Durata: 24 mesi.
Condizioni comuni a tutti gli incentivi: assunzione a tempo indeterminato; incremento occupazionale netto mensile rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; assenza, nei 6 mesi precedenti, di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e/o collettivi nella stessa unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del soggetto assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Abrogazioni: cessazione del regime Decreto Coesione
Con effetto dal 1° maggio 2026, viene abrogato il comma 1-bis dell’art. 14 del D.L. 200/2025 (cd. “Milleproroghe”), che aveva esteso gli incentivi del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024).
Cessano pertanto di applicarsi: il bonus giovani under 35, il bonus donne ex Decreto Coesione ed il bonus ZES per imprese fino a 10 dipendenti.
Le misure sono integralmente sostituite dal nuovo impianto incentivante previsto dal Decreto in esame.
Salario giusto, rinnovi contrattuali e obblighi informativi
Salario giusto e TEC
Il Decreto ancora la nozione di salario giusto al trattamento economico complessivo (TEC) definito dai CCNL stipulati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I contratti collettivi diversi da quelli sopra riportati non possono prevedere un TEC inferiore a quello del CCNL di riferimento.
Elemento di particolare rilievo è rappresentato dal collegamento tra salario giusto e sistema degli incentivi: l’accesso ai benefici previsti dal decreto è infatti subordinato al rispetto di un trattamento economico individuale non inferiore al TEC di riferimento.
Rinnovi contrattuali
Le parti sociali disciplinano autonomamente decorrenze degli incrementi retributivi, importi una tantum e copertura economica del periodo di vacanza contrattuale.
Se il rinnovo non interviene entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria, al 30% della variazione IPCA.
Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi l’adeguamento è collegato a indicatori settoriali.
Le disposizioni si applicano ai CCNL che scadono successivamente all’entrata in vigore del Decreto; per i contratti già scaduti, la decorrenza è fissata al 1° gennaio 2027.
Obblighi informativi (codice CNEL)
Il datore di lavoro è tenuto a indicare il codice CNEL del contratto collettivo applicato sia nel contratto individuale di assunzione sia nel cedolino paga.
La misura rafforza la trasparenza nei rapporti di lavoro.
Ulteriori disposizioni
Contrasto al caporalato digitale
Sono introdotte misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro tramite piattaforme digitali, in linea con gli orientamenti europei in materia di lavoro su piattaforma.
Conciliazione famiglia-lavoro (certificazione UNI/PdR 192:2026)
Il Decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera.
La misura contenuta nel Decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
TFR e Fondo di Tesoreria INPS
I versamenti al Fondo di Tesoreria relativi ai periodi da gennaio a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di Legge.
Per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
Ambito soggettivo
Il Decreto si applica esclusivamente al settore privato. Sono espressamente esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
