L’INPS, con circolare n. 133 del 24 novembre 2020, ha offerto indicazioni in merito all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, introdotto dal Decreto Agosto.
Datori di lavoro beneficiari dell’esonero
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
Rapporti di lavoro interessati dall’esonero
L’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di precedenti rapporti a termine, avvenute nel periodo 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020.
L’agevolazione è applicabile anche per i rapporti di lavoro part-time. In questi casi, l’agevolazione viene ridotta in base all’orario di lavoro effettuato.
Sono esclusi dal campo di applicazione dell’agevolazione:
- i contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia;
- i contratti aventi ad oggetto l’assunzione di lavoratori domestici.
Misura dell’esonero
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Durata dell’esonero
La durata dell’esonero è pari a un massimo di:
- 6 mensilità, per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato;
- 3 mensilità, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Cumulabilità con altri incentivi
L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Pertanto, poiché l’agevolazione in parola si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
