Decreto Dignità: dal 14 luglio novità per contratti a termine, somministrazione e licenziamenti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018  – clicca qui per leggere l’approfondimento D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) – vengono introdotte importanti novità in materia di contratti a termine, somministrazione e licenziamenti.

Il decreto è entrato in vigore il 14 luglio 2018.

Contratti a termine

Il D.L. apporta importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Precisiamo che la novella normativa si applica ai soli contratti di lavoro a tempo determinato STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE, nonché AI RINNOVI E ALLE PROROGHE dei contratti di lavoro a tempo determinato IN CORSO ALLA PREDETTA DATA.

Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

  • DURATA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: al contratto a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi senza l’indicazione di alcuna ragione giustificatrice (contratto acausale).

Il contratto può avere una durata superiore, comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di una causale che dovrà afferire ad una delle seguenti condizioni:

  1. a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  2. b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
  • PROROGHE: il numero di proroghe ammesse scende da 5 a 4. Il contratto a termine può essere prorogato liberamente (complessivamente fino a 4 volte) nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza di una delle causali di cui al punto precedente;
  • RINNOVI: per i rinnovi ci sono importanti novità. Infatti, il contratto a termine può essere rinnovato solo a fronte delle causali di cui al punto precedente. Dall’interpretazione letterale della norma si evince che in caso di rinnovo la causale sia necessaria anche nei primi 12 mesi. In tale periodo, pertanto, risulta più opportuno ricorrere alle proroghe la cui applicazione è invece libera;
  • SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO AI FINI DELL’APPOSIZIONE DEL TERMINE: con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione;
  • CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA NEL CONTRATTO A TERMINE: il contributo aggiuntivo dell’1,4% è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • ATTIVITÀ STAGIONALI: i contratti stipulati per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle predette causali;
  • TERMINE PER L’IMPUGNATIVA DEL CONTRATTO A TERMINE: il termine per l’impugnativa del contratto a tempo determinato viene innalzato da 120 a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Somministrazione

Per quanto riguarda la somministrazione, è stata revisionata la prima versione del D.L. che prevedeva l’eliminazione totale dello staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) così come risulta revisionata la riforma della somministrazione a termine.

Il decreto, dunque, interviene con un’unica novella normativa che prevede, diversamente dal passato, l’applicazione anche ai rapporti a termine istaurati tra agenzie e lavoratori (sono esclusi i rapporti tra gli utilizzatori e i lavoratori) la disciplina del rapporto di lavoro a termine, tra cui:

  • il limite massimo di durata (12 o 24 mesi in caso di introduzione di una causale);
  • massimo 4 proroghe.

Indennità di licenziamento ingiustificato

Per le aziende con più di 15 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo, l’indennità risarcitoria minima passa da 4 a 6 mensilità e l’indennità massima da 24 a 36 mensilità.

Di conseguenza, per la aziende di piccola dimensioni, l’indennità risarcitoria minima passa da 2 a 3 mensilità.

Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato