Con la conversione in legge del Decreto Dignità sono state introdotte importanti novità in materia di contratti a tutele crescenti, con particolare riferimento all’offerta di conciliazione. Per quanto riguarda, invece, la quantificazione dell’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo, è stato confermato l’aumento già previsto con la versione del decreto ante conversione.
Si assiste ad un aumento dei costi per le aziende in caso di licenziamento illegittimo.
Le indennità per licenziamento illegittimo
Con la conversione in legge del Decreto Dignità è stato confermato l’aumento dell’indennità minima e dell’indennità massima dovuta in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti.
A seguito della novella normativa, per i licenziamenti intimati a partire dal 14 luglio 2018, gli importi relativi al risarcimento sono i seguenti:
- Azienda di piccole(*) dimensioni
- risarcimento ante D.L. n. 87/2018: minimo 2 e massimo 6 mensilità;
- risarcimento post D.L. n. 87/2018: minimo 3 e massimo 6 mensilità.
- Azienda di grandi(*) dimensioni
- risarcimento ante D.L. n. 87/2018: minimo 4 e massimo 24 mensilità;
- risarcimento post D.L. n. 87/2018: minimo 6 e massimo 36 mensilità.
(*) Per quanto riguarda la dimensione occupazionale dell’azienda è necessario far riferimento al dettato dell’articolo 18 commi 8 e 9 della L. n. 300/1970 (datore di lavoro che occupa più di 15 lavoratori o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo).
L’offerta di conciliazione: cos’è cambiato?
Nel testo del D.L. Dignità entrato in vigore il 14 luglio 2018 nulla era stato previsto in ordine alla revisione dell’offerta di conciliazione, invece, con la conversione in legge del D.L. è stata ritoccata al rialzo l’indennità relativa all’offerta conciliativa, mentre sono rimasti invariati criteri di calcolo e operatività.
Per le offerte di conciliazione intervenute a partire dal 12 agosto 2018, gli importi risultano i seguenti:
- Azienda di piccole(*) dimensioni
- offerta ante L. n. 96/2018: minimo 1 e massimo 6 mensilità;
- offerta post L. n. 96/2018: minimo 1,5 e massimo 6 mensilità.
- Azienda di grandi(*) dimensioni
- offerta ante L. n. 96/2018: minimo 2 e massimo 18 mensilità;
- offerta post L. n. 96/2018: minimo 3 e massimo 27 mensilità.
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