L’INPS, con messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020, ha ricordato che il Decreto Rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di Cigo e assegno ordinario, disponendo, all’articolo 68, comma 1, lettera c), la modifica dell’articolo 19, comma 2, D.L. 18/2020, per effetto della quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’articolo 68, comma 1, D.L. 34/2020, ha inserito all’articolo 19, D.L. 18/2020:
- il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;
- il comma 2-bis, che introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per dette domande, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.
In relazione alla portata della norma, l’Istituto precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di Cigo o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).
In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68, D.L. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.
Cassa Integrazione
Il decreto ha disposto ulteriori 9 settimane di Cassa Integrazione per emergenza Coronavirus.
Tuttavia, occorre fare alcune precisazioni:
Dopo aver esaurito le 9 settimane previste dal Decreto Cura Italia (usufribili all’interno dell’arco temporale 23 febbraio – 31 agosto 2020), i datori di lavoro potranno ottenere ulteriori 5 settimane di Cassa Integrazione.
Una volta godute le ulteriori 5 settimane, a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020, sarà possibile presentare la richiesta per ottenere altre 4 settimane di Cassa Integrazione. Per i settori del turismo, fiere, congressi e spettacolo, le 4 settimane potranno essere utilizzate anche prima del 1°settembre 2020.
Si segnala, poi, lo snellimento della procedura di Cassa Integrazione in Deroga. Ci si potrà rivolgere direttamente all’INPS, senza passare prima dal canale delle Regioni. L’INPS, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di Cassa, provvederà ad erogare un anticipo della Cassa corrispondente al 40%.