Trasfertisti: la definizione, la disciplina fiscale/contributiva e l’interpretazione autentica

Quali lavoratori devono essere considerati trasfertisti? Domanda tutt’altro che banale.

Definizione

Per andare a definire il concetto di “trasfertista” spesso si parte da un’altra nozione, quella di trasferta.

Infatti, per il dipendente in trasferta, ciò che caratterizza la prestazione lavorativa eseguita in un luogo differente rispetto a quello abituale è la temporaneità.

Diverso, invece, è il concetto di lavoratore trasfertista ovvero colui che, per la natura stessa dell’attività lavorativa svolta, presta la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre variabili e diverse.

Imponibilità fiscale e contributiva

Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare (art. 51 c. 6 TUIR).

Quindi, in sintesi, l’indennità di trasfertismo (o l’eventuale maggiorazione) risulterà imponibile a livello fiscale e contributivo al 50% e, in base allo stesso assunto, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva o individuale, concorrono alla formazione della retribuzione utile al TFR per il 50% del loro ammontare.

L’interpretazione autentica

Con il D.L. n. 193/2016 (c.d. Decreto Fiscale) è stata fornita un’interpretazione autentica in materia di trasfertismo.

L’art. 7-quinquies comma 1 della legge di conversione dispone infatti che il comma 6 dell’articolo 51 del T.U.I.R. si interpreti nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

  1. a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  2. b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  3. c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Inoltre la norma prosegue, asserendo che tutte le situazioni che non presentino congiuntamente le citate caratteristiche possano essere trattate come trasferta: ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui sopra, non è applicabile la disposizione sul trasfertismo di cui al comma 6 dell’articolo 51 del T.U.I.R. è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta, previste al comma 5.

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