Delega di funzioni e delega gestoria in materia di sicurezza sul lavoro: la Cassazione chiarisce le differenze 

Con la Sentenza n. 8476/2023 la Corte di Cassazione riesamina interamente l’istituto della delega in materia di sicurezza sul lavoro, delineando, attraverso un’articolata analisi, le differenze esistenti tra la delega di funzioni ex art. 16 D. Lgs. 81/2008 e la c.d. delega gestoria disciplinata dall’art. 2381 del codice civile. In particolare, la Suprema Corte, ammettendo che, nel corso degli anni, la differenza fra i due tipi di delega non è stata sufficientemente enucleata, anche nella giurisprudenza della stessa Corte, chiarisce che, data la diversa struttura ontologica dei due tipi di delega, e le conseguenti ricadute penali in ordine ai residui doveri di vigilanza in capo all’organo delegante, risulta essenziale l’esatta individuazione della tipologia di delega di volta in volta conferita. 

Il datore di Lavoro e gli obblighi di tutela prevenzionistica 

Ai sensi dell’art. 2087 c.c., “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Si tratta di una clausola generale pienamente operativa che va ad affiancarsi agli specifici doveri prevenzionistici previsti dal D. Lgs. 81/2008, c.d. Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (TUSL). A tal proposito è essenziale ricordare che ai sensi della predetta disciplina, il datore di lavoro destinatario di tali obblighi, c.d. “datore di lavoro in senso prevenzionistico”, non coincide necessariamente con la figura del datore di lavoro inteso in senso civilistico, ossia il legale rappresentate. L’art. 2 lett. b del Testo Unico, definisce, infatti, il datore di lavoro come, “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. 

In senso prevenzionistico è dunque datore di lavoro il soggetto che, in quanto investito dei poteri decisionali e di spesa, ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva. 

Dati i numerosi obblighi prevenzionistici ed in considerazione della mutata struttura organizzativa dell’impresa moderna, ai sensi dell’art. 16 TUSL, è data facoltà al datore di lavoro di delegare tali funzioni ad eccezione degli unici due obblighi espressamente non delegabili (art. 17), ossia la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione rischi (DVR) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). 

In ambito societario, a norma dell’art. 2381 del codice civile, è invece possibile ricorrere alla ripartizione dei diversi compiti, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mediante l’attribuzione di particolari funzioni dal Consiglio di Amministrazione (CdA) a specifici componenti del CdA stesso. 

Delega di funzioni ex art. 16 D. Lgs. 81/2008 

L’istituto della delega di funzioni previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 81/2008, è lo strumento con il quale il datore di lavoro può trasferire i poteri e le connesse responsabilità ad altro soggetto che ne diviene garante a titolo derivativo con conseguente riduzione e mutamenti dei doveri in capo al soggetto delegante. Ai fini della validità di tale trasferimento, lo stesso art. 16 ne individua espressamente i requisiti sostanziali e formali. In particolare, è necessario che la delega: 

  • risulti da atto scritto recante data certa
  • attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
  • sia conferita ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
  • attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 
  • sia accettata dal delegato per iscritto
  • sia adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata

Resta inteso che in capo al datore di lavoro “delegante” permane un obbligo di vigilanza nei confronti del soggetto delegato. Tale obbligo può essere tuttavia efficacemente assolto mediante l’istituzione di idonei sistemi di verifica e controllo di cui all’art. 30 del Testo Unico, ossia dalla creazione di adeguati apparati organizzativi, i c.d. modelli di organizzazione e gestione (MOG), previsti in materia di responsabilità da reato dell’ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 

In particolare, come ricordato dalla Corte, sul piano della responsabilità il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando. 

Delega gestoria ex art. 2381 c.c. 

Di diversa matrice risulta invece essere la delega gestoria prevista e disciplinata in ambito societario dall’art. 2381 del codice civile. Tale delega, osserva la Corte, attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse ed è un istituto preordinato ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria ed al contempo la specializzazione delle funzioni mediante la valorizzazione delle diverse competenze e professionalità esistenti all’interno del Consiglio di Amministrazione. L’art. 2381 detta le condizioni per consentire legittimamente tali attribuzioni da parte dell’organo amministrativo. In particolare: 

– la decisione di ricorrere alla delega deve essere autorizzata dai soci o deve essere prevista dallo statuto; 

-in presenza di detta autorizzazione il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti; in tal caso deve determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega; sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione; 

-sono indicate alcune attribuzioni non delegabili; 

-gli organi delegati, infine, devono curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. 

Le differenze tra delega di funzioni e delega gestoria 

  1. L’oggetto della delega 

La Cassazione con la Sentenza in commetto, evidenzia come nel caso di delega di funzioni (ex art. 16) viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica, mentre nel caso di delega gestoria (ex art. 2381) vengono in rilievo criteri di ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra gli amministratori in ambiti societari caratterizzati da strutture più o meno articolate. 

  1. La qualifica di “delegato” 

La Corte sottolinea come nella delega gestoria, nell’ottica di accrescimento della tutela del lavoratore, l’obbligo di sicurezza si trasferisce dal consiglio di amministrazione (datore di lavoro) a un delegato componente del consiglio stesso, trattasi quindi di soggetto già investito della qualifica datoriale. Diversamente, la delega di funzioni ex art. 16 presuppone un trasferimento di poteri e correlati doveri obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tali e che non lo divengono nemmeno per effetto di tale delega. Con tale delega si opera infatti il trasferimento di alcune funzioni proprie del datore di lavoro a soggetti privi di tali doveri (e poteri) a titolo orinario. 

  1. Il potere di spesa 

Nella delega ex art. 16 il conferimento del potere di spesa è requisito essenziale e deve essere adeguato in relazione alle necessità connesse alle funzioni delegate. Nella disciplina della delega gestoria, non vi è analogo riferimento, in quanto come si è detto il delegato è già in possesso della qualifica datoriale, e almeno in linea teorica dovrebbe già predisporre di idonee risorse, senza richiederne l’esplicita assegnazione. 

  1. L’ampiezza della delega: i compiti delegabili 

Nell’ambito di operatività delle delega ex art. 16, risultano espressamente non delegabili da parte del datore di lavoro, la valutazione dei rischi e la relativa elaborazione del documento di valutazione rischi (DVR), nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Di contro la delega gestoria permette che tali adempimenti vengano eseguiti dal delegato, in quanto, a differenza del primo delegato, questi risulta munito della qualifica datoriale. 

  1. L’obbligo di vigilanza 

La Cassazione ricorda infine che l’attività di vigilanza richiesta dall’art. 16, c.d. “alta vigilanza” sia differente dal dovere di controllo imposto ai membri del consiglio di amministrazione deleganti, i quali dovranno provvedere ad una verifica sulla base del flusso informativo. 

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