Demansionamento e repêchage: prova a carico del datore di lavoro

Con la sentenza n. 4509/2016, la Corte di Cassazione ha precisato che al fine di poter legittimamente procedere con un licenziamento per soppressione del posto di lavoro, è il datore di lavoro a dover manifestare la possibilità di un’utilizzazione del lavoratore ma solo in mansioni inferiori, cui deve seguire un diniego da parte del lavoratore interessato.

Si rammenta infatti che ai sensi dell’art. 2103 c.c., la modifica in peius delle mansioni del lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta con il consenso del dipendente e per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione de lavoratore stesso, la cui diversa utilizzazione non contrasta, in tal caso, con l’esigenza di dignità e libertà della persona, configurando una soluzione più favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale della norma, così come non costituisce violazione dell’art. 2103 c.c., un accordo sindacale che, in

alternativa al licenziamento per ristrutturazione aziendale, preveda l’attribuzione di mansioni diverse e di una diversa categoria con conseguente orario di lavoro più lungo.

 

In definitiva, la suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione dì lavoro analoga a quella soppressa, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore”.

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