La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11050 del 10 giugno 2020, ha affermato che l’attribuzione al dipendente di mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza, come conseguenza del rifiuto da parte dello stesso a partecipare a corsi di aggiornamento professionale, indispensabili per acquisire le conoscenze idonee all’espletamento delle corrispondenti mansioni, non integra fattispecie di demansionamento.