Con la sentenza n. 14249 dell’8 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che non sussiste giusta causa di licenziamento nel caso in cui il lavoratore denunci il proprio datore di lavoro per comportamenti illeciti.
La suprema Corte ha ribadito che, in tema di licenziamento, è necessario accertare se il lavoratore si sia reso gravemente inadempiente rispetto ai propri doveri di subordinazione, diligenza e fedeltà e/o abbia posto in essere condotte extralavorative comunque tali da ledere irrimediabilmente il rapporto.
Pertanto, se l’azienda non ha elementi che smentiscano il lavoratore e/o che ne dimostrino un intento calunnioso nel presentare una denuncia o un esposto, deve astenersi dal licenziarlo, non potendosi configurare come giusta causa la mera denuncia di fatti illeciti commessi dal datore di lavoro, salvo che ne risulti il carattere calunnioso e/o diffamatorio.