Diffida per omissione contributiva: vale la compiuta giacenza
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 giugno 2015 n. 26169, ha precisato che l’artificiosa irreperibilità dell’imprenditore a fronte della diffida inviata dall’Inps per mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è irrilevante ai fini della validità della diffida stessa, in quanto la compiuta giacenza della raccomandata equivale alla conoscenza dell’imprenditore della pretesa contributiva.
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