Dilazioni di pagamento con l’Agenzia delle Entrate: il lieve inadempimento non è causa di decadenza

lieve inadempimento non fa decadere rateazione studio paserioCon la circolare 17/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle conseguenze del lieve inadempimento per la parte relativa al pagamento carente anche al versamento della prima rata.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate comporta che, relativamente al pagamento di questa, trovino applicazione, congiuntamente:

– la tolleranza di un ritardo di sette giorni;

– l’ammissibilità dell’omesso pagamento di un importo non superiore al 3% del valore della rata e comunque a 10.000 euro.

In presenza di entrambe le violazioni, l’istituto deflativo si perfeziona ugualmente.

Un chiarimento importante riguarda la conferma che la sanzione aggiuntiva del 45%, applicabile in ipotesi di decadenza dalla dilazione, trova applicazione anche per le dilazioni pregresse, qualora l’atto di irrogazione non sia divenuto definitivo (si tratta di una misura di maggior favore rispetto alla sanzione previgente del 60%).

La sfera operativa del lieve inadempimento (art. 15-ter del DPR 602/1973), include;

  • gli avvisi bonari;
  • l’accertamento con adesione;
  • l’acquiescenza all’accertamento;
  • la mediazione;
  • la conciliazione giudiziale (con riferimento a questo istituto, il richiamo al lieve inadempimento richiede un necessario adattamento dovuto al fatto che la conciliazione, diversamente dagli altri istituti, si perfeziona con la sottoscrizione e non con il pagamento della prima o unica rata. Ne consegue che la previsione sul ritardo tollerato di sette giorni nel pagamento della prima rata risulta in questo caso del tutto inefficace).

L’Agenzia ha inoltre confermato che anche le violazioni qualificate come lieve inadempimento restano delle infrazioni fiscali e, pertanto, possono essere regolarizzate con il ravvedimento (considerato che si tratta normalmente di violazioni riferite ad un arco temporale breve, vi è forte convenienza per il contribuente ad avvalersi di tale facoltà, in quanto si applicano le regole riferite a ritardi non superiori a 90 giorni).

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