Dimissioni del lavoratore: sono annullabili se la volontà è viziata

Con la sentenza n. 14231 dell’8 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, qualora la volontà del lavoratore sia viziata, le dimissioni sono annullabili.

È, infatti, opportuno ricordare che:

  • in tema di annullamento di dimissioni del lavoratore, la minaccia del licenziamento per giusta causa si configura come prospettazione di un male ingiusto di per sé, invece che come minaccia a far valere un diritto, ove si accerti l’inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento, per l’insussistenza della inadempienza addebitabile al dipendente;
  • non sono invalide le dimissioni rassegnate dal lavoratore per evitare un licenziamento giusto e soltanto se la minaccia del licenziamento è ingiusta le dimissioni possono essere annullate per vizio della volontà, ma in tal caso l’onere di fornire la prova dell’invalidità delle stesse è, in applicazione dei principi generali, a carico del lavoratore che propone l’azione di annullamento e non dell’azienda;
  • le dimissioni, pur consistendo in un atto unilaterale, sono annullabili per vizio della volontà qualora siano eterodeterminate dal comportamento di parte datoriale che ingeneri nel prestatore una rappresentazione alterata della realtà.
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