DIRITTO ALLA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASPI) IN CASO DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Con la risposta all’interpello n. 13 del 24 aprile 2015, il Ministero del Lavoro si è espresso in ordine al diritto a percepire la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), con particolare riferimento al fatto che la nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.
Esposte le opportune premesse, il Ministero conclude ritenendo che possano essere ammessi alla fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015. 
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