Con la sentenza n. 3484 del 9 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che l’incitamento, da parte del lavoratore, al sabotaggio dell’azienda rientra nel diritto di critica e, pertanto, non legittima il licenziamento per giusta causa.
La Corte ha sostenuto che i contenuti della email oggetto di contestazione rientravano comunque nel diritto di critica, ritenendo che l’invio della mail rientrasse a pieno titolo nell’esercizio del diritto allo svolgimento di attività sindacale, di cui sono titolari tutti i lavoratori indistintamente, anche a prescindere da una specifica carica rappresentativa sindacale e ciò sia in ragione del contenuto della mail sia delle modalità espressive utilizzate , sia della salvaguardia del normale svolgimento dell’attività aziendale. La Corte ha quindi esaminato il contenuto del comunicato, valutando il tenore delle espressioni usate e ritenendo che le stesse andassero lette nel contesto della conflittualità aziendale che aveva raggiunto, notoriamente, toni forti, documentati anche da molti articoli di stampa nei giorni precedenti. La sentenza ha infine valutato anche il rapporto di adeguatezza fra il contesto conflittuale e l’uso delle espressioni usate nel comunicato, che è stato inviato ad una ristretta cerchia di destinatari, colleghi di qualifica impiegatizia analoga a quella del dipendente, perfettamente in grado di comprendere “la natura figurata del linguaggio utilizzato”.