L’art. 5 c. 4 – quater del D.Lgs. n. 368/2001, norma che disciplina il diritto di precedenza, può essere applicato nel caso del lavoratore che, dopo aver lavorato per più di sei mesi, ha interrotto per sua volontà un contratto di lavoro a tempo determinato?
Sul punto, l’Inps ha precisato che per le ipotesi di riassunzione del medesimo lavoratore e richiesta dei benefici previsti dall’art. 8 c. 9 della L. n. 407/1990, trova applicazione quanto già previsto dall’interpello n. 29/2014, secondo il quale si ritiene possibile fruire delle agevolazioni contributive nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, L. n. 604/1966.
Considerato il quadro, sia normativo che giurisprudenziale, è opportuno differenziare le ipotesi di cessazione del rapporto per dimissioni del lavoratore dalle altre ipotesi di cessazione.
Quindi, se il lavoratore si dimette e poi viene riassunto dal medesimo datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, l’assunzione deve considerarsi dovuta, in quanto effettuata in applicazione del diritto di precedenza maturato dal lavoratore stesso: in questa ipotesi l’accettazione dell’assunzione vale come manifestazione implicita di volontà all’esercizio del diritto di precedenza.
Qualora invece il lavoratore si dimetta ed il datore di lavoro abbia intenzione di assumere un altro lavoratore, proprio per evitare che il datore di lavoro che intenda assumere sia eccessivamente penalizzato dall’esistenza di una precedente dimissione, è necessaria, per far valere il diritto alla riassunzione, la manifestazione dell’interesse. Se questa manca, il datore di lavoro è libero di assumere un altro lavoratore.