Diritto di precedenza nei contratti a termine e agevolazioni contributive: la volontà deve essere manifestata per iscritto

Con la risposta all’interpello n. 7/2016, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito concernente l’esercizio del diritto di precedenza nell’ambito della disciplina del contratto a tempo determinato nonchè in ordine all’esonero contributivo 2015.

In particolare, l’istante chiede se il datore di lavoro possa fruire dell’esonero summenzionato ai fini dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa.

 

Il Ministero, in virtù dell’attuale formulazione della norma e fermo restando la necessità di dare corretta informazione nell’atto scritto di apposizione del termine del diritto di precedenza, precisa che  l’esercizio del diritto di precedenza consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge.

Pertanto, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

Ciò vale, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.

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