Disabili: per il licenziamento serve l’accertamento della commissione medica

Con la sentenza n. 10576 del 28 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, si possa procedere con il licenziamento del disabile obbligatoriamente assunto, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale commissione medica integrata prevista dall’art. 10 comma 3 della L. n. 68/1999, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro.

Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria.

 

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