La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2679/2015 ha precisato che i quindici minuti di pausa ogni centoventi minuti previsti prima dal D.Lgs. n. 81/2008 per i lavoratori addetti ai videoterminali, devono essere riconosciuti esclusivamente se l’attività al videoterminale è di natura continuativa. In caso si presentino delle altre interruzioni nell’ambito dell’utilizzo dall’apparecchio, queste sostituiscono le interruzioni.
La Corte ha precisato che fattispecie in esame non sussisteva la continuità della applicazione al videoterminale in quanto vi era anche lo svolgimento, seppur in misura minore, dell’attività amministrativa nella stessa giornata e questo comportava un cambiamento di attività, idoneo ad integrare la prevista interruzione.