Con il messaggio n. 2799 del 5 luglio 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine all’individuazione dell’organo competente a decidere i ricorsi avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro adottato, nei confronti del lavoratore, dagli Uffici amministrativi dell’Istituto all’esito delle proprie attività di verifica amministrativa o successivamente ad accertamento ispettivo in cui è stata contestata al datore di lavoro l’insussistenza di detto rapporto.
È infatti stato istituito il Comitato per i rapporti di lavoro al quale ha affidato il compito di esaminare “tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”.
L’istanza di ricorso può essere presentata:
– in via diretta dai cittadini, dotati di PIN, tramite accesso al sito Internet dell’Istituto (www.inps.it) e al Servizio “Ricorsi OnLine”;
– tramite gli Avvocati, gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi della L. n. 12/1979, per gli ambiti di propria competenza, attraverso i servizi telematici a loro disposizione.