Distacco lavoratori all’estero: nuove regole europee

In data 29 maggio 2018, il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di modifica alla direttiva n. 96/71/CE sul distacco dei lavoratori all’estero.
La nuova disciplina dovrà essere recepita dai singoli Paesi membri entro 2 anni, attraverso l’emanazione dei consueti provvedimenti di natura tanto legislativa quanto amministrativa e di prassi.
L’intento è quello di contrastare i fenomeni di dumping sociale e retributivo che l’istituto del distacco transnazionale spesso alimenta, passando attraverso una maggiore protezione dei lavoratori distaccati garantita attraverso una parità di trattamento tra i lavoratori distaccati e quelli normalmente operanti presso il paese ospitante.

Cosa cambierà? Ecco le principali novità

  • RETRIBUZIONE E DISCIPLINA CONTRATTUALE: le nuove regole stabiliscono che, in materia di trattamento retributivo, per tutti i lavoratori distaccati troveranno applicazione delle medesime disposizioni normative, amministrative e collettive vigenti nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro. Tale parità viene estesa altresì ad altri aspetti del rapporto di lavoro quali, ad esempio: periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata minima dei congedi annuali retribuiti, condizioni di alloggio dei lavoratori, indennità o i rimborsi riconosciuti a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Nella Relazione di accompagnamento viene introdotto un nuovo principio, quello della “parità di norme sulla retribuzione a parità di lavoro” in quanto, ad oggi, non è più ritenuto sufficiente fare unicamente riferimento al concetto di tutela connessa esclusivamente al pagamento di un salario minimo.

  • DURATA DEL DISTACCO: è stata fissata a 12 mesi, ed è uno degli aspetti fondamentali e più innovativi della modifica. Si tratta di una riduzione del periodo massimo (si passa da 24 a 12 mesi), periodo entro il quale il lavoratore distaccato mantiene il regime previdenziale del Paese di provenienza, superato il quale il rapporto di lavoro rientra nell’ambito di applicazione della normativa previdenziale vigente nel Paese distaccatario. Tale periodo può essere elevato a 18 mesi solo sulla base di una richiesta motivata dell’azienda distaccante.

Decorso tale termine il lavoratore risulterà assoggettato interamente alla normativa sul lavoro vigente in quello Stato, compresa quella previdenziale.

  • DISTACCO FRAUDOLENTO E ATTIVITÀ DI VIGILANZA: è previsto un impegno di cooperazione e vigilanza in merito alla concreta applicazione della Direttiva da parte degli Stati membri.

Infatti, lo Stato ospitante e lo Stato di provenienza sono responsabili del monitoraggio, del controllo e dell’applicazione degli obblighi previsti in materia di distacco.

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