Distacco: su chi gravano gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria?

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Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 8 del 12 maggio 2016, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria in caso di distacco.

Gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul distaccante che sul distaccatario:

  • sul primo grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
  • al distaccatario spetta invece l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
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