La Corte di Cassazione con sentenza n. 6771 del 15 marzo 2017 ha accolto il ricorso presentato da una lavoratrice disabile in quanto il datore di lavoro, adibendola a mansioni non compatibili con la sua minorazione, ha violato le disposizioni di cui all’art. 10 della L. n. 68/99 secondo cui il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni, e il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.
Inoltre gli artt. 2087 c.c. e 32 della Costituzione, oltre che la Direttiva Europea n. 391/89, stabiliscono che il datore di lavoro deve prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, evitando i rischi e garantendo un miglior livello di protezione.