Donazione sangue: la disciplina del contributo di inidoneità

Con il DM 18 novembre 2015, il Ministero della Salute ha individuato le modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità del lavoratore dipendente alla donazione di sangue.

Con il citato decreto, sono state individuate le casistiche di inidoneità alla donazione per le quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, nonché la contribuzione figurativa, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure, di seguito riepilogate:

  • sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione previsti dalla normativa vigente;
  • mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
  • rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

La non idoneità del donatore verrà dunque certificata dal medico, responsabile delle selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa; quindi il donatore lavoratore dipendente, unitamente all’istanza per il proprio datore di lavoro allegherà la certificazione di inidoneità, ai fini della garanzia della retribuzione.

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