DURATA DEL PERIODO DI PROVA ED EVENTI SOSPENSIVI DELLA SUA QUANTIFICAZIONE
Con la sentenza n. 4347 del 4 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento di un lavoratore in costanza del periodo di prova è necessario verificare il dettato del contratto collettivo, in quanto quest’ultimo, in deroga al principio generale, può prevedere l’esclusione dal conteggio delle domeniche.
In linea generale, il periodo di prova non è da intendersi sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, ecc.
Tuttavia è opportuno sottolineare che tale principio trova applicazione solo in quanto non sia diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
La giurisprudenza della stessa Corte ha avuto modo di precisare che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è dall’interpretazione letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente limitazione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni utilizzate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa. 
Quest’ultima condizione è riscontrabile nel caso in commento posto che facendo il CCNL espresso riferimento oltre che all’effettività della prestazione lavorativa anche ai “giorni” come unità temporale di riferimento, ed in cui è evidente la volontà delle parti di collegare la verifica della reciproca convenienza del rapporto di lavoro ad una reale ed esattamente valutabile sperimentazione dello stesso, con esclusione dei giorni in cui la prestazione non è di fatto resa, rendendo così la sperimentazione meramente virtuale. 
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