Con la sentenza n. 6494/2016, la Corte di Cassazione ha asserito che qualora il lavoratore venga assunto con un contratto nel quale è previsto l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di mantenimento in servizio per un certo periodo di tempo, nel momento in cui questi venga licenziato prima del termine del predetto periodo e accetti l’indennità risarcitoria al posto della reintegra, decade dal diritto di far valere la pattuizione originaria.
La Suprema Corte ha precisato che l’esercizio dell’opzione di cui determina la rinuncia, da parte del lavoratore, a far valere qualsiasi diritto:
- sia eventuali retribuzioni maturate fino all’esercizio dell’opzione;
- sia retribuzioni relative al decennio garantito nella scrittura.
L’esercizio dell’opzione, infatti, equivaleva alla rinuncia di ogni eventuale beneficio derivante da dal contratto originario.