Durc: novità in materia di regolarità contributiva sulle Casse Edili e in caso di procedura concorsuale

durc paserioCon la circolare n. 48 del 14 dicembre 2016, l’Inail ha previsto importanti novità in materia di Durc, con particolare riferimento all’attestazione della regolarità contributiva nei confronti delle Casse Edili e per le aziende oggetto di procedura concorsuale.

  • VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER LE IMPRESE DEL SETTORE DELL’EDILIZIA: la modifica è diretta a evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse Edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, considerato che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.  Pertanto, il sistema dell’Inps effettuerà, con le modalità operative concordate tra gli Enti, l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile;
  • VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER LE IMPRESE SOGGETTE A PROCEDURE CONCORSUALI: in caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività, è stabilito che l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio. In caso di amministrazione straordinaria l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura.

Resta fermo che l’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

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