Con la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di DURC, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015 che ha disciplinato il c.d. DURC on line.
In analogia a quanto previsto dall’Inail con la circolare n. 48 del 14 dicembre 2016, è stato previsto quanto segue:
- Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia: dalla nuova formulazione della norma conseguirà pertanto che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili;
- Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali: in caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività, è stata confermata per le imprese interessate il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura ed è stato ritenuto che tale attestazione non sia più sottoposta alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.
Per approfondimenti:
Appalti pubblici e possesso del DURC regolare fin dalla data di presentazione dell’offerta
Procedure concorsuali: presunzione di regolarità (DURC online)