Con la circolare n. 89 del 24 maggio 2016, l’Inps ha riepilogato la disciplina e illustrato le modalità operative per usufruire del “Superbonus Garanzia Giovani” ovvero l’incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.
L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
L’incentivo può essere riconosciuto quando si realizzano le seguenti fattispecie:
- In caso di assunzione a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati, di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati;
- Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.
L’incentivo è riconoscibile nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e la sua entità è determinata dalla classe di profilazione attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, ovvero in base ad una stima del grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione.
Si va da un minimo di euro 3.000 per la bassa profilazione fino ad un massimo di 12.000 per la profilazione molto alta e si ricorda che l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso; il riproporzionamento avviene anche in caso di contratto part time.