Con interpello n. 17 del 20 maggio 2016, il Ministero del Lavoro si è espresso in merito al riconoscimento dell’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, con particolare riferimento alla possibilità di fruire della predette agevolazione nel caso in cui l’assunzione riguardi lavoratori per i quali si sia in parte usufruito dell’esonero contributivo 2015.
Sul punto, il Ministero ha asserito che appare possibile fruire dell’esonero contributivo 2016 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, sempre a condizione che il datore di lavoro non abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del precedente datore di lavoro.