EDILI – PROVINCIA DI MILANO: PREMIALITÀ PER LE IMPRESE REGOLARI – RICHIESTE ENTRO IL 15 APRILE

Premialità Edili Milano PaserioIl 19 dicembre 2017 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto imprese edili ed affini delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza con il quale sono state previste alcune forme di premialità per le imprese edili regolari.

PREMIALITÀ PER LA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

Per gli anni 2018 e 2019 sono riconosciute, alle imprese iscritte presso la Cassa Edile di Milano da almeno 2 anni al momento della domanda, in regola con i versamenti e in possesso dei requisiti previsti dall’accordo di rinnovo, le seguenti premialità.

  • PREMIALITÀ PER LA SICUREZZA: corrispondente ad uno sconto contributivo variabile da € 400,00 ad € 600,00, a seconda delle dimensioni dell’impresa;
  • PREMIALITÀ PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE: corrispondente ad uno sconto contributivo variabile da € 500,00 ad € 900,00, a seconda delle dimensioni dell’impresa.

È espressamente prevista la cumulabilità delle due premialità in capo alla singola impresa potendo, la singola impresa, fruire sia della premialità per la sicurezza che della premialità per lo sviluppo e l’innovazione per una sola volta e per una sola annualità.

La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa Edile di Milano dal 15 marzo al 15 aprile dell’anno di riferimento della premialità.

PREMIALITÀ PER L’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Nel corso del periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2019 per le imprese iscritte alla Cassa Edile, in regola con i versamenti, in caso di elezione o designazione, anche a seguito di scadenza naturale del precedente incarico, del rappresentante aziendale per la sicurezza nel rispetto delle modalità definite nell’accordo è prevista una premialità corrispondente ad uno sconto contributivo pari ad € 600,00, per ogni singola impresa, indipendentemente dal numero di RLS eventualmente nominati o designati.

È espressamente prevista la cumulabilità della presente premialità con quelle di cui al paragrafo precedente.


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