L’INPS, con circolare n. 110 del 29 settembre 2020, ha fornito indicazioni operative in merito alla riduzione contributiva per l’anno 2020 a favore delle imprese edili, prevista con Decreto Interministeriale del 4 agosto 2020.
Le domande di accesso all’agevolazione dovranno essere inviate entro il 15 gennaio 2021.
L’Istituto ricorda, poi, che:
- hanno diritto all’agevolazione contributiva, i datori di lavoro classificati nel settore industria aventi codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato aventi codici da 41301 a 41305, nonchè caratterizzati da codici Ateco 2007 da 412000 a 439909;
- il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai a tempo pieno;
- l’agevolazione non trova applicazione sul contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, e per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive di altro titolo o interessati dalla riduzione di orario in presenza di contratto di solidarietà.