Con riferimento alla sospensione dell’attività imprenditoriale in edilizia, il Ministero, riprendendo le circolari n. 26/2015, n. 33/2009 e circ. 22 agosto 2007, chiarisce che oltre al pagamento delle somme, è necessaria ai fini della revoca, la regolarizzazione delle violazioni accertate.
Siccome in edilizia, nella quasi totalità dei casi, si configurano fattispecie punibili penalmente (come l’omessa sorveglianza sanitaria e l’omessa formazione e informazione) il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria e verificare poi l’ottemperanza alla prescrizione impartita.
Il Ministero evidenzia come tale indicazione risulti esplicitamente riferita al settore dell’edilizia e precisa che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini della possibilità di avvalersi del personale interessato dai predetti adempimenti.
Quindi fermo restando l’adozione della prescrizione obbligatoria e ai fini della revoca del provvedimento è necessario:
– con riferimento alla sorveglianza sanitaria, l’effettuazione della relativa visita medica;
– quanto agli obblighi di formazione e informazione il personale di nuova assunzione deve essere assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, al massimo, contestualmente all’assunzione.
In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzioni. Ne consegue che appare in linea con quanto sopra revocare un provvedimento di sospensione qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.