EDILIZIA: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER FINE LAVORI
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4349 del 4 marzo 2015 ha dichiarato la legittimità dei licenziamenti in edilizia per dichiarata fine lavori, anche se permane l’esecuzione di lavori collaterali ed accessori. 
Infatti, possono legittimamente essere licenziati ai sensi della L. n. 223/1991 i lavoratori preposti all’esaurimento di una fase dei lavori, in relazione all’esecuzione dei quali gli stessi erano stati assunti per loro peculiari professionalità, il che comporta il venir meno della utilità dell’apporto dei medesimi lavoratori all’attività dell’impresa edile. 
Nel caso di specie, un gruppo di lavoratori impugnava i licenziamenti intimali con lettera con cui veniva comunicata la risoluzione dei rapporti per giustificato motivo oggettivo costituito dalla “raggiunta fine fase lavorativa e conseguimento degli obiettivi”.
Gli stessi contestavano la legittimità dei licenziamenti in quanto, ritenevano insussistente la causale indicata negli atti di recesso, poiché a quella data la società doveva ancora ultimare ingenti lavori commissionati. 
La Corte, in forza dell’art. 24, comma 4°, della L. n. 223/1991 riteneva che trattasi di licenziamenti individuali plurimi, soggetti alla disciplina della giusta causa o del giustificato motivo di recesso di cui alla L. n. 604/1966 e che il giustificato motivo oggettivo era stato comprovato dall’esaurimento della base dei lavori commissionati alla società datrice di lavoro e, infine, che vi era prova dell’impossibilità di un’ulteriore utilizzazione dei lavoratori, in mancanza di altri cantieri o di attività della società. 
La Suprema Corte ha dunque evidenziato che vi è corretta applicazione, da parte delle Corte territoriale, dei principi secondo cui “La fine lavoro nelle costruzioni edili” che, a norma dell’art. 24 della L. n. 223/1991 esclude l’applicabilità delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, non consiste nella cessazione dell’attività dell’impresa o nel compimento dell’opera, ma nell’esaurimento di una fase dei lavori, in relazione all’esecuzione dei quali i lavoratori, anche per loro peculiari professionalità, erano stati assunti: il che comporta il venir meno della utilità dell’apporto dei medesimi lavoratori nell’impresa.
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