Edilizia: sgravio contributivo dell’11,50% anche per il 2015
L’Inps, con il messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015, ha riconosciuto la facoltà per le imprese edili, in possesso dei prescritti requisiti, di presentare istanza esclusivamente telematica, a partire dal 1° settembre 2015, per poter applicare in via provvisoria lo sgravio nella medesima misura prevista per l’anno 2014, pari all’11,50%
Sono destinatari del beneficio i datori di lavoro che svolgono attività edile individuati secondo la classificazione Ateco 2007 (ovvero imprese classificate nell’industria ai codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e classificate nell’artigianato ai codici statistici dal 4.13.01 a 4.13.05) e compete per i soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai occupati part-time.
Si precisa inoltre che:
– la riduzione riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015;
– la riduzione non spetta per i lavoratori per i quali sono già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (come, ad esempio, assunti dalla lista di mobilità, gli apprendisti, ecc.);
– la contribuzione sulla quale va applicata la riduzione è quella a carico del datore di lavoro, al netto: della contribuzione dovuta al fondo pensione lavoratori dipendenti, del contributo integrativo dello 0,30% per la formazione professionale (versato unitamente alla contribuzione per la nuova indennità di disoccupazione – NASpI).
Il beneficio può essere applicato solo se risultano rispettate le seguenti condizioni:
– avere il semaforo verde nel Cassetto previdenziale ai fini del DURC interno;
– non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei 5 anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione;
– rispetto integrale della contrattazione collettiva (verifica effettuata in sede ispettiva);
– non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro.
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