L’Inps, con il messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015, ha riconosciuto la facoltà per le imprese edili, in possesso dei prescritti requisiti, di presentare istanza esclusivamente telematica, a partire dal 1° settembre 2015, per poter applicare in via provvisoria lo sgravio nella medesima misura prevista per l’anno 2014, pari all’11,50%.
Sono destinatari del beneficio i datori di lavoro che svolgono attività edile individuati secondo la classificazione Ateco 2007 (ovvero imprese classificate nell’industria ai codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e classificate nell’artigianato ai codici statistici dal 4.13.01 a 4.13.05) e compete per i soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai occupati part-time.
Si precisa inoltre che:
– la riduzione riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015;
– la riduzione non spetta per i lavoratori per i quali sono già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (come, ad esempio, assunti dalla lista di mobilità, gli apprendisti, ecc.);
– la contribuzione sulla quale va applicata la riduzione è quella a carico del datore di lavoro, al netto: della contribuzione dovuta al fondo pensione lavoratori dipendenti, del contributo integrativo dello 0,30% per la formazione professionale (versato unitamente alla contribuzione per la nuova indennità di disoccupazione – NASpI).
Il beneficio può essere applicato solo se risultano rispettate le seguenti condizioni:
– avere il semaforo verde nel Cassetto previdenziale ai fini del DURC interno;
– non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei 5 anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione;
– rispetto integrale della contrattazione collettiva (verifica effettuata in sede ispettiva);
– non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro.