Con nota dell’8 aprile 2016, la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) ha fornito informazioni sulla gestione del fondo nazionale APE.
È stato convenuto quanto segue:
- a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, è stabilito nella misura di 35 euroIn altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all’impresa il versamento di detto contributo.
Quanto sopra esposto non troverà applicazione nei seguenti casi:
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
2. dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE (presso CNCE) sia trimestrale.