Effettiva sussistenza del giustificato motivo oggettivo sindacabile in sede giudiziale
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12242 del 12 giugno 2015, ha previsto che, in caso di riorganizzazione aziendale in occasione della quale siano avvenuti dei licenziamenti di lavoratori, al giudice non è consentito sindacare sulle scelte imprenditoriali ma esclusivamente sulla sussistenza effettiva del giustificato motivo oggettivo.
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