Emissione della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato

Con la sentenza n. 9740/2015, la Corte di Cassazione ha previsto che non è necessario alcun avviso bonario preventivo alla cartella di pagamento, se la pretesa del fisco riviene dal controllo automatizzato della dichiarazione del contribuente.

A seguito del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, è stata emessa cartella di pagamento, con irrogazione di sanzioni ed applicazione di interessi. 

Come ribadito dalla Corte, l’art. 6 c. 5 della L. n. 212/2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.

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