Lo sapevi che… se il datore di lavoro non paga l’ente bilaterale è tenuto a garantire lo stesso livello di provvidenza ai propri dipendenti?
Dopo anni di dibattito sull’argomento dell’obbligatorietà o meno del versamento agli enti bilaterali regolamentati dalla contrattazione collettiva, sono state emanate diverse circolari ministeriali, che hanno chiarito che l’azienda è tenuta ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale, sia per quanto concerne la parte economica, sia per quello che riguarda la parte normativa, ossia la parte che raccoglie la sezione degli enti bilaterali.
Questo, cosa significa?
Significa che l’azienda che non ottemperi a tale obbligo, ossia non provveda all’iscrizione dei propri lavoratori agli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, si espone a dei rischi.
Vediamo quali sono questi rischi.
- In primis, la richiesta delle prestazioni perse da parte dei dipendenti che non hanno potuto beneficiare delle provvidenze degli enti bilaterali, a causa della scelta imprenditoriale di non iscrizione;
- In secondo luogo, il rischio di disconoscimento da parte degli organi ispettivi, delle eventuali agevolazioni contributive collegate ai lavoratori assunti presso il datore di lavoro. Questo, per tutto il periodo prescrizionale;
- Infine, il rischio di applicazione di un’ulteriore sanzione fino a 3.000 euro in applicazione del potere di disposizione da parte degli ispettori, in sede di verifica.
Quindi, è vero che questo è un periodo di crisi economica e finanziaria che abbraccia tutte le aziende presenti sul territorio italiano, ma è anche vero che il rischio, un tempo attenuato, oggi potrebbe diventare consistente soprattutto se il numero dei lavoratori dipendenti, in forza presso l’azienda, risulta importante.
Pertanto, si consiglia a tutte le organizzazioni che nel passato hanno optato per la non applicabilità dell’iscrizione e versamento agli enti bilaterali previsti dal CCNL, di rivedere le proprie situazioni al fine di una valutazione più approfondita.
Per chi volesse approfondire, può consultare:
- La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.9 del 10.09.2009
- La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 2010
- La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.5 del 28.07.2020