La Legge di Bilancio 2023 ha disposto che per il periodo paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 venga riconosciuto l’esonero dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico (c.d. contributi IVS). La misura riprende quanto già applicato per il periodo 2022 ma non mancano novità e particolarità.
Con la Circolare n. 7 del 2023 l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative.
Vediamo come vanno gestiti gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, quali sono le criticità e le soluzioni.
Chi ha diritto all’esonero contributivo e quali sono le condizioni di spettanza?
Al beneficio possono accede tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione, quindi, a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, inclusi i rapporti di apprendistato.
In merito alle condizioni di spettanza dell’esonero contributivo, l’Istituto precisa che l’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta quindi benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro.
Esonero Contributivo: Quali sono le novità introdotte per il 2023?
Come indicato in premessa, la Legge di Bilancio ha disposto, per il 2023, una riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, c. 281, L. 197/2022).
Le disposizioni prevedono, in discontinuità con quanto già applicato per il 2022, che la riduzione contributiva (c.d. taglio del cuneo fiscale) venga modulata su due fasce secondo le seguenti modalità:
1. Esonero contributivo del 2% 2023
nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
2. Esonero contributivo del 3% 2023
nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La legge di Bilancio 2023 prevede, inoltre, che la verifica del rispetto della soglia reddituale debba essere effettuata con riferimento a ciascun mese di paga preso singolarmente. La riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore può quindi ragionevolmente assumere misura diversa, in base alla retribuzione effettivamente percepita in ciascun mese.
Esonero contributivo 2023: Precisazioni da parte dell’INPS
Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità o somme ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ad esempio premi, quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali valori aggiuntivi la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare delle somme ulteriormente erogate, sommate alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni.
Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
Precisa, inoltre, l’Istituto che la riduzione contributiva è ammessa sulle sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto:
- nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare parimenti applicazione.
Per completezza si precisa che, per quanto riguarda il cumulo con altri esoneri, l’INPS fa presente che l’esonero contributivo in questione è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 con l’esonero lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
Sul punto, infatti, la Manovra dello scorso anno, ha previsto, solo per il 2022, la spettanza di un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, applicabile per un periodo pari a 12 mesi, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
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