Esonero contributivo madri lavoratrici al rientro dalla maternità

L’articolo 1, comma 137, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto, in via sperimentale, per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Nel presente articolo andremo ad analizzare il campo di applicazione dell’esonero, le condizioni richieste e la durata prevista, anche alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare n. 102/2022 e con il messaggio n. 4042/2022.

Di cosa si tratta

Al fine di garantire una maggiore tutela della lavoratrice madre e della prole, con la Legge di Bilancio 2022, è stato introdotto in via sperimentale e per il solo anno 2022 un esonero contributivo sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice al rientro dal periodo di maternità. Lo sgravio contributivo in questione, della durata di 12 mesi, è fissato nella misura del 50%, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Ciò significa che l’esonero non comporterà alcuna diminuzione del montante pensionistico ma determinerà un importo netto in busta paga decisamente maggiore.

L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L’esonero in esame, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce infine aiuto di Stato e non è pertanto soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Lavoratrici destinatarie

Lo sgravio in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità purché il rientro stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. L’esonero spetta dunque alle lavoratrici madri dipendenti di datori di lavoro privati, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo e in somministrazione, assunte sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di assunzione in regime di part-time, di apprendistato (di tutte le tipologie), di lavoro domestico e di lavoro intermittente. Risultano pertanto escluse dallo sgravio le sole lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Durata e decorrenza dell’esonero contributivo

Lo sgravio contributivo potrà essere goduto per la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di rientro effettivo della lavoratrice madre dal periodo di maternità purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. A tal proposito con il messaggio 4042/2022, l’INPS ha precisato che le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, e sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022. Ciò che rileva dunque è il primo giorno di rientro effettivo nel posto di lavoro.

Laddove la lavoratrice, al termine del congedo obbligatorio, fruisca senza soluzione di continuità dell’astensione facoltativa, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo successiva al godimento del congedo parentale. Si precisa inoltre che l’esonero in trattazione spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio.

Viceversa, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e, successivamente al rientro, si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro purché lo stesso avvenga nel 2022.

Imponibile oggetto di sgravio

L’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro effettivo al lavoro.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Come anticipato nel precedente approfondimento, e come confermato dall’INPS con il messaggio n. 4042/2022 lo sgravio in trattazione risulta totalmente cumulabile con l’esonero contributivo per lavoratori dipendenti previsto per l’anno 2022 nella misura dello 0,8% fino al mese di giugno 2022, innalzato al 2% dal mese di luglio 2022 fino al mese di dicembre 2022.

Portabilità dell’esonero

Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra due differenti ipotesi. Nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Viceversa, nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro. Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice – poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.

Come richiedere l’esonero?

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

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