La L.197/2022 (c.d. legge di Bilancio 2023), ha previsto una riedizione dell’incentivo, già previsto dall’art. 1 della L. 178/2020, prevedendo per tutto il 2023 il beneficio per le assunzioni/trasformazioni agevolate a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Analizziamo di seguito la normativa prevista per l’esonero in parola alla luce della pubblicazione della circolare INPS applicativa.
Datori di lavoro beneficiari
L’esonero in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati (anche del settore agricolo), a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Le misure non si applicano:
- alla pubblica amministrazione;
- alle imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- alle imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.
Lavoratori Destinatari
Sono agevolate le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che presentino contemporaneamente i seguenti requisiti alla data dell’evento incentivato:
- non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;
- non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Sono esclusi dai rapporti incentivati:
- rapporti di lavoro domestico;
- rapporti di lavoro intermittente.
- rapporti di apprendistato (anche la qualificazione degli stessi);
Sul punto precisiamo che in caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che lo stesso al momento del mantenimento in servizio non abbia compiuto il trentesimo anno di età, trova applicazione il beneficio dell’agevolazione strutturale under 30, pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite annuo di 3.000,00 euro per un periodo di 12 mesi decorrenti dal termine dell’ulteriore anno di applicazione delle riduzioni contributive proprie dell’apprendistato ex L. 56/1987 (Circ. Inps 40/2018);
Sono invece inoltre agevolabili:
- rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato;
- rapporti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche per somministrazione a tempo determinato).
Misura dell’incentivo e cumulabilità
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con massimale rapportato al periodo e differenziato tra l’incentivo per l’ultimo semestre 2022 e l’incentivo previsto per le assunzioni effettuate nel 2023.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Periodo assunzioni | Misura | Massimale giornaliero | Massimale mensile | Massimale annuo |
1° luglio 2022- 31 dicembre 2022 | 100% | 16,12 euro | 500 euro | 6.000 euro |
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 | 100% | 21,50 euro | 666,66 euro | 8.000 euro |
Sono esclusi dal calcolo della riduzione contributiva:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- i contributi al fondo di tesoreria;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà e quello destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
Si precisa che l’esonero contributivo in trattazione non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Durata dell’incentivo e cumulabilità
La durata dell’esonero è pari a:
- 36 mesi;
- 48 mesi nel caso di assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Specifico che il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Ai sensi, inoltre, dell’art. 1, c. 103, L. 205/2017, nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in trattazione, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni e indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato ”.
Condizioni generali per l’accesso
Ai fine dell’accesso all’agevolazioni Under 36 dovranno essere rispettate le condizioni generiche previste dall’art. 31 D. Lgs. 150/2015 di seguito sintetizzate:
- l’assunzione non deve essere posta in violazione del diritto di precedenza previsto dalla Legge o dal Contratto Collettivo;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contatto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale a meno che l’assunzione programmata non sia per un livello completamente diverso da quello dei lavoratori in integrazione salariale straordinaria o sia destinato a prestare attività in una unità produttiva diversa da quella interessata alla sospensione;
- il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC;
- il datore di lavoro non deve violare norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispettare gli altri obblighi di legge;
- il datore di lavoro deve applicare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’Istituto ricorda, poi, che i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva e non devono inoltre procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Limitazioni europee
L’autorizzazione Europea per le agevolazioni in esame è stata richiesta e concessa dalla Commissione europea ai sensi del Temporary Crisis and Transition Framework, (quadro temporaneo per la crisi e la transizione) adottato con la Comunicazione della Commissione del 9 marzo 2023 (C (2023) 1711 final).
L’inclusione nel quadro temporaneo aggiunge ulteriori limitazioni agli importi utilizzabili, ovvero l’importo non deve eccedere i 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) per la generalità delle Imprese, ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
Gli aiuti dovranno, poi essere:
- concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- concessi a imprese colpite dalla crisi.
Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dello stato di crisi dell’impresa, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina.
Pertanto, l’Istituto precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.
Modalità Operative
Dal punto di vista operativo, la richiesta di fruizione del beneficio contributivo con riferimento ai mesi pregressi – in cui il datore di lavoro è stato impossibilitato ad applicare l’esonero in assenza delle istruzioni operative INPS – può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza a partire dal mese di luglio ed entro e non oltre il mese di ottobre 2023.
Si precisa infine che, nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. agevolazione under 30 “strutturale”) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.