Esonero contributivo per lavoratori dipendenti: beneficio incrementato al 2% fino a fine 2022 

Il D.L. 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti bis” recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, ha introdotto tra le altre, un importante novità in materia di esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, previsto in via eccezionale dalla Legge di Bilancio 2022. In particolare, a partire dal 1° luglio e per tutto l’anno 2022, è stata incrementata del 1,20% la misura del beneficio contributivo attualmente fissata all’0,80%, giungendo così ad un esonero totale pari a 2 punti percentuali. 

Di cosa si tratta? 

Già con la Legge di Bilancio 2022, era stata introdotta, in via eccezionale e per il solo anno 2022, una riduzione dei contributi INPS, per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico dei lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale beneficio inizialmente stabilito nella misura dello 0,80%, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, aveva l’obiettivo di aumentare la retribuzione netta dei lavoratori dipendenti. La crisi Ucraina e la conseguente impennata dei prezzi ha portato il legislatore a potenziare detto beneficio in maniera considerevole. A partire dal periodo di paga di luglio 2022 e per tutto il resto dell’anno, i lavoratori dipendenti potranno infatti beneficiare di un incremento dell’esonero di 1,20 punti percentuali, potendo pertanto godere di una riduzione contributiva totale pari al 2%. Si segnala che l’applicazione dell’esonero in oggetto si estende sulla tredicesima mensilità ovvero sui relativi ratei qualora erogata mensilmente. L’effetto che ne consegue si traduce quindi in un incremento dell’importo netto della retribuzione a disposizione del lavoratore. 

Soggetti beneficiari 

L’intervento del legislatore, si limita a potenziare la misura del beneficio, lasciando peraltro invariati i soggetti destinatari e i requisiti di accesso previsti. Ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) possono infatti godere dell’esonero contributivo, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché risultino avere una retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro. A tal proposito si ricorda che l’aver beneficiato dell’esonero in oggetto nella sua quantificazione originaria pari allo 0,80%, risultava essere conditio sine qua non per poter aver diritto all’erogazione del noto bonus 200 euro, previsto per il mese di luglio 2022. 

Precisazioni da parte dell’INPS 

Come anticipato, il decreto Aiuti bis, pur aumentando l’importo percentuale del beneficio, non ne ha modificato le caratteristiche strutturali. Resta pertanto pienamente applicabile quanto precisato dall’INPS, con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, seppur emanata con riferimento al “primo” esonero nella misura dello 0,80%. In particolare, l’Istituto ha specificato che tale esonero contributivo è pienamente cumulabile, nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, non assumendo la natura di incentivo all’assunzione. A titolo meramente esemplificativo, l’esonero in commento risulta essere pertanto compatibile con il nuovo esonero contributivo previsto per le madri lavoratrici al rientro dopo il periodo di maternità, di cui si darà evidenza nei prossimi giorni. Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, non comportando benefici in capo al datore di lavoro, ma solo con riferimento al lavoratore, non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro. 

Come indicato nel messaggio 4399/2022, la nuova aliquota dovrà essere indicata nei flussi UNIEMENS a partire da quello di competenza di ottobre. Invece per i mesi di luglio, agosto e settembre si dovrà esporre nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre il valore 1,2% utilizzando codici appositamente istituiti. 

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